La legge incerta non può indurre un'obbligazione certa
S. Alfonso Maria de Liguori
Per provare che quando vi sono due opinioni, una rigida, l'altra benigna, egualmente probabili, non siamo obbligati a seguire la rigida, tralasciando l'altre pruove che vi sono, ci avvagliamo qui solamente del principio accennato, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo: principio che per quanto gli Avversarj han cercato d'indebolirlo, più presto l'han renduto più forte, e più certo. Per vedere la certezza di questo principio, basta intendere la natura della legge. La Legge, secondo la definisce S. Tommaso, non è altro che un ragionevol regolamento promulgato per lo ben comune: Nihil est aliud (lex) quam quædam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam Communitatis habet, promulgata. I . 2. q. 90. art. 4. Sicché la legge prima d'esser promulgata, ed intimata a' sudditi, non ha forza d'obbligare, né può dirsi legge; poiché, come dice lo stesso Angelico (di cui seguiremo sempre la scorta per dilucidare il presente assunto), la legge perciò dicesi legge, perché liga la libertà del suddito: Lex dicitur a ligando, quia obligat ad agendum. Loco cit. Art. 1. Dunque per dire che l'Uomo sia stato ligato dalla legge Divina, prima si ha da supporre sciolto, e poi ligato. E che in fatti così fu, apparisce da quel che dice l'Ecclesiastico: Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata, et præcepta sua, etc. Si volueris mandata servare, conservabunt te. Eccli. 15. v. 14. E da quel che dice l'Apostolo: Non cognovi peccatum, nisi per legem. Concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret, Non concupisces. Rom. 7. 7. Acciocché poi la legge possa ligare il suddito, ed abbia virtù d'obbligarlo all'osservanza, soggiunge il medesimo S. Dottore nello stesso luogo essere necessario, che siagli applicata per mezzo della promulgazione: Ad hoc quòd lex virtutem obligandi (quòd est proprium legis), oportet quòd applicetur hominibus, qui secundùm eam operari debent. Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione; unde promulgatio necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem. I. 2. qu. 90. a. 4.
Dunque la legge non obbliga, se non è intimata al suddito; ed intimata per una notizia certa, acciocché possa imporre un obbligo certo; altrimenti sin tanto che la notizia della legge è incerta, l'Uomo avrà la notizia del dubbio della legge, ma non già la vera notizia della legge. Ciò spiega chiaramente S. Tommaso altrove (De Verit. qu. 17. a. 3.) dicendo: Nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientiâ illius prâcepti... Sicut in corporalibus corporale non agit, nisi per contactum, ita in spiritualibus præceptum non ligat nisi per scientiam. E nota già la differenza tra l'opinione che importa incertezza, e la scienza che importa una cognizione certa. Ma si notino quelle parole, sicut in corporalibus, etc. Acciocché taluno sia impedito dal camminare, non basta che vi sieno le funi, ma bisogna ancora che da quelle sia ligato; così l'Uomo, per esser proibito dal fare qualche azione, bisogna che sia ligato dalla legge per mezzo della scienza, cioè per la certa notizia di quella. Più chiaramente ciò lo spiega l'Angelico in altro luogo (p. I. q. 19. ar. 4.), dove supponendo che la legge eterna dee esser la regola della nostra volontà, si fa questa opposizione, e dice: Se la misura dee esser certa, come può la legge eterna esser nostra misura, quand'ella a noi è ignota? Mensura debet esse certissima; sed lex æterna est nobis ignota; ergo non potest esse nostræ voluntatis mensura.
E poi risponde così: Licèt lex æterna sit nobis ignota, secundùm est in mente Divina, innotescit tamen nobis aliqualiter per rationem naturalem, quæ ab ea derivatur ut propria ejus imago, vel per aliqualem revelationem superadditam. Non nega dunque che la legge de' esser certa, ma solamente dice non esser necessario, che da noi sia conosciuta com'ella sta nella Mente Divina, ma basta che a noi sia in qualche modo nota, o per la ragione naturale, o per alcuna speciale rivelazione. Da tutto ciò si deduce chiaramente, che la legge per obbligare dee esser certa, ed a noi certamente nota; altrimenti essendo dubbia, non può indurre un obbligazione certa; né l'Uomo può esser privato della sua libertà ch'è certa, per una legge la quale è dubbia.
Pertanto a favore della libertà dell'Uomo viene applicata la regola registrata ne' testi Civili, e Canonici, che in dubis melior est conditio possidentis.
La quale regola, secondo la sentenza comunissima de' Dottori, con Soto, Navarro, Ledesma, Suarez, Sairo, Sanchez, ed altri innumerabili, dee correre non solamente in materia di giustizia, ma in tutte l'altre materie. E la ragione si è, perché lo stesso motivo che vale per la giustizia, procede ancora per tutte le altre virtù: essendo che in tanto in materia di giustizia nel dubbio è miglior la condizione del possedente, in quanto niuno dee esser spogliato del suo jus certo, che ha su la roba per ragione del suo legittimo possesso, se non è certo il jus alieno sulla medesima. E così dee dirsi ancora per l'altre materie per ragion della libertà, cioè che niuno dee essere spogliato della sua certa libertà in qualunque azione, se non è certo il jus che ne lo privi. E quando taluno possiede la roba, intanto non è tenuto a spogliarsene, quando l'obbligo di restituirla è incerto, in quanto possiede la sua libertà, che da tal'obbligo l'esenta: altrimenti, se non possedesse la libertà, ma la legge, che anche nel dubbio obbligasse ciascuno a restituire quel che non è suo, anche in materia di giustizia non gioverebbe il possesso a poter nel dubbio ritener la roba che possiede. Intanto dunque può ritenerla il possessore, in quanto possiede la libertà, che nel dubbio l'esime dall'obbligo di restituire. E lo stesso avviene a rispetto del Superiore, al quale intanto è obbligato di ubbidire il suddito, quando quegli comanda qualche cosa probabilmente lecita, ancorché sia ancora probabilmente illecita, in quanto nel dubbio il Superiore possiede la libertà di operare coll'opinione probabilmente lecita; perché se mai non possedesse la legge, non potrebbe egli comandare un'azione probabilmente illecita: ed allora, essendo illecito il precetto, non sarebbe tenuto il suddito, anzi non potrebbe ubbidire, ma noi abbiamo il testo espresso di S. Agostino (c. Quid culpatur 2. 3. qu. I.) dove si dice che 'l suddito è obbligato ad ubbidire, sempre che l'atto imposto non è certamente illecito.
Per tanto non vale a dire quel che suppongono i Contrarj, che nascendo l'Uomo subordinato alla legge eterna, in dubbio dee preferirsi alla libertà dell'Uomo la legge Divina, a cagion che il possesso della Divina legge è anteriore al possesso della libertà dell'Uomo. Dal che ne inseriscono, che l'Uomo non può fare se non quello che Iddio positivamente gli permette; e quindi concludono, che in dubbio non può seguirsi l'opinione che favorisce la libertà. Poiché si risponde, che l'Uomo nasce bensì subordinato al dominio di Dio, onde nasce senza dubbio obbligato ad ubbidire a tutt'i precetti che Dio gl'impone; ma non nasce già ligato a verun precetto determinato e particolare circa le sue azioni. Se mai fosse vero, come dicono gli Avversarj, che all'Uomo non è lecito se non quello che Dio positivamente gli permette, non avrebbe Iddio fatta la legge, come l'ha fatta: Adora un solo Dio: Non rubare : Non uccidere, ec. Ma avrebbe dovuto fare una legge, che generalmente avesse proibito tutto, e conceduto poi espressamente solo ciò ch'era permesso, dicendo: Ti proibisco tutto, e sol ti permetto il tale contratto, il difenderti in giudizio, l'andar a caccia, e cose simili. Ma Dio non ha fatto così; ha imposte all'Uomo espressamente le azioni che doveva adempire, e le azioni da cui doveva astenersi. E perciò il nostro Salvatore a colui che gli domandò, Magister bone, quid boni faciam, ut habeam vitam æternam? Non disse: Non far niente, fuori di ciò che espressamente ti ho permesso; ma rispose: Se vuoi salvarti, osserva i precetti che ti ho dati: Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Matth. 19. 16.
Che per tanto dice S. Tommaso, esser lecito all'Uomo tutto ciò che dalla legge non gli vien proibito: Illud dicitur licitum, quod nulla lege prohibetur. In 4. D. 15. qu. 2. art. 2. ad 2. E si noti che 'l Santo parla ivi appunto di cosa che s'appartiene alla libertà dell'Uomo, ed alla legge Divina naturale.
Né osta il dire, che la legge Divina sia eterna, e la libertà sia stata donata da Dio all'Uomo nel tempo, perché sebbene prioritate temporis la legge è anteriore alla libertà donata all'Uomo, e sebbene in Dio non v'è successione di cognizioni, e di voleri, perché a Dio tutto è presente ab eterno; nondimenoprioritate rationis, sive naturæ, l'Uomo nella mente Divina fu contemplato prima della legge; mentre prima si considerano i sudditi, e poi la legge che loro dee imporsi. Sicché la legge Divina, quantunque eterna, presuppose gli Uomini che doveano esser nel tempo. Tutto ciò l'insegna S. Tommaso I. 2. q. 91. a. I. ad I. dove avendo premessa la domanda: Utrùm sit aliqua lex æterna?Si fa poi questa opposizione: Videtur quòd non sit aliqua lex æterna: omnis enim lex aliquibus imponitur: sed non fuit ab æterno cui aliqua lex posset imponi, solus enim Deus fuit ab æterno: ergo nulla lex est æterna. E risponde: Dicendum quòd ea quæ in seipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab Ipso cognita, et præordinata, secundùm illud (Rom. 4.). Qui vocat ea quæ non sunt, tanquam ea quæ sunt. Sic igitur æternus Divinæ legis conceptus, habet rationem legis æternæ, secundùm quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab Ipso præcognitarum. Sicché, prioritate rationis, da Dio prima fu considerata la libertà dell'Uomo, e poi la legge, cioè prima fu contemplato l'Uomo libero, e poi la legge che dovea ligarlo. Prendiamo l'esempio dell'omicidio: il Signore diede il precetto, all'Uomo di non uccidere; ma chi? forse le vespe, o le mosche? No, ma proibì di uccidere gli Uomini: dunque prima considerò gli Uomini, e poi la legge di non uccidere. E così dee dirsi similmente degli altri precetti.
Quindi saggiamente scrisse il Sanchez: Quoties dubium est, an impositum sit præceptum, non obligatur dubitans; quia, donec constet de præcepto, possidet voluntatis libertas. De Matrim. Lib. D. 41. n. 36. Giusta quel che disse l'Apostolo: Potestatem autem habens suæ voluntatis. I. Cor. 7. Lo stesso scrisse il P. Martino de Prado Domenicano Ut verum fatear, cùm pro neutra parte aliquod convincens, qua parte stet veritas, assertur, curabo opiniones benigniores amplecti, vel earum probabilitatem indicare, cùm Animarum solus impediatur nimiâ austeritate in opinionius; terrentur enim Homines ex hoc, in tantum ut salutem negligant; quapropter relaxanda est quantum fieri potest rigiditas. In Præf. ad Quæst. Mor. Lo stesso scrisse il Card. Lambertini, poi nominato Benedetto XIV. nelle sue Notificazioni: Non si debbono porre ligami, quando non v'è una chiara legge che gl'imponga. Notif. 13. Onde nel dubbio, se vi sia la legge che proibisca qualche azione, non è tenuto l'Uomo a cercare argomenti per la sua libertà, ma è tenuto a considerare, se vi sono argomenti che l'accertino della legge imposta. Così il dottissimo P. Melchior Cano impugnò la sentenza di Scoto, che obbligava i peccatori all'atto di contrizione in ogni giorno festivo: Jus humanum nullum est (dicea) aut Evangelicum, quo hoc præceptum asseratur; proferant, et tacebimus. Relect. 4. De Pœnit. p. 4. qu. 2. Prop. 3. Ed ivi al num. 5. soggiunge: Quoniam ignoro, unde ad hanc opinionem Doctores illi venerint, liberè possum quod non satis exploratè præceptum est negare.
Oltreché, ritornando a quel che abbiamo detto di sopra, ripetiamo che la legge benché eterna non poteva obbligare l'Uomo, prima d'essergli intimata; e perciò essendo stata questa legge intimata all'Uomo, dopo che fu creato in libertà, nel dubbio non può esser l'Uomo privato della sua libertà, se non certa la legge che ne lo privi. Ciò l'insegna anche espressamente l'Angelico nello stesso luogo citato (ad 2.) dove facendosi l'opposizione: Promulgatio est de ratione legis; sed promulgatio non potuit esse ab æterno, quia non erat ab æterno cui promulgaretur; ergo nulla lex potest esse æterna.Risponde che in quanto a Dio la promulgazione è eterna, ma in quanto alla Creatura che doveva osservar la legge, non può esser eterna: Sed ex parte creaturæ (son le sue parole) audientis, aut inspicientis, non potest esse promulgatio æterna. Onde saggiamente poi scrisse il P. Suarez: Quamdiu est judicium probabile, quòd nulla sit lex prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde cùm obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certiùs de illa constet. Neque contra hoc urget aliqua ratio, neque ibi est aliquod dubium practicum, nec periculum. Disp. 12. sect. 6. de Consc. prob.
Il P. Patuzzi, prende un'altra via, e ricorre a dire che la legge così naturale, come positiva, determinata ad osservarsi dall'Uomo, già gli è stata certamente promulgata, ed intimata. Onde, dice così: Per dire che la legge sia dubbia, avrebbe da dubitarsi, se la legge esista, o no; ma questo non può dirsi, perché le leggi o Divine o Umane tutte son certe, e sufficientemente promulgate. Il dubbio dunque cade, non sopra l'esistenza della legge, ma sopra i casi particolari, se sieno o no compresi nelle leggi universali; sicché quando i Probabilisti vogliono servirsi del loro principio, non posson dire che la legge dubbia, o non sufficientemente promulgata, non è legge; ma soltanto debbon dire: Quando v'è opinione probabile dall'una e dall'altra parte, se la legge si estenda o no a quel caso, la legge certamente non si estende. Ed ecco che ritorna la difficoltà del principio, perché essendovi il dubbio, se possa farsi quel che stimasi probabilmente non compreso nella legge, non può un tal principio assegnarsi come certo. Sin qui il P. Patuzzi.
Rispondo. Dice il detto Autore che noi secondo il nostro principio, che la legge dubbia non obbliga, dobbiam concludere, che nel dubbio se la legge si estende o no a quel caso, la legge certamente non si estende. Io ritorco l'argomento, e dico: Dunque secondo voi, nel dubbio se la legge si estenda a quel caso, dobbiam dire che certamente si estende? Or questo è quello che noi neghiamo. Noi all'incontro non diciamo, che nel dubbio la legge certamente non si estende a quel caso, ma diciamo non esser certo allora che la legge a quel caso si estenda; e perciò restando dubbia la legge per quel caso, ella non obbliga. Per esempio, noi abbiamo la legge universale che proibisce il furto, o sia l'usura, ma essendovi probabilità dall'una e dall'altra parte che quel contratto sia o no usuraio, allora non v'è legge certa che lo proibisca; per esser quello proibito, dovrebbe esservi una legge generale, che proibisse ogni contratto, in ogni dubbio che quello fosse usuraio; ma fin tanto che si dubita se il contratto è usuraio, vi sarà bensì l'opinione che quel contratto sia proibito dalla legge, ma frattanto non v'è legge certa che lo proibisca; onde sempre resta dubbia la legge per quel contratto. A rispetto dell'usura, la legge è certa, a rispetto di quel contratto, la legge si incerta. Che serve dunque a dire, che quì non si tratta se esiste o non esiste la legge, mentre la legge che proibisce l'usura è certa, ma solo si tratta se a quel caso la legge s'estenda, o non si estenda? Posto (noi rispondiamo) che si dubita, ed è probabile che quel caso non è compreso nella legge, lo stesso è dire, esser dubbio se a quel caso s'estende la legge, che il dire che la legge è dubbia per quel caso. Dimando: Se mai in verità la legge non comprende quel caso, può dirsi che per quel caso, può dirsi che per quel caso esiste la legge? Certo che no; essendo dunque probabile che a quel caso la legge non si estende, è evidente che per quel caso è dubbia la legge; e come dubbia, non obbliga; poiché allora l'obbligo sarebbe di ubbidire non già alla legge, ma più presto all'opinione la quale difende che quel caso dalla legge è compreso; ma dov'è questa legge, che impone quest'obbligo di ubbidire a tutte le opinioni che sono opposte alla libertà?
Ma (diranno) se in verità quel caso è compreso dalla legge, allora operandosi secondo l'opinione benigna, la legge non resterebbe allora offesa? e non si opererebbe contro la Divina Volontà. No, si risponde; in tal caso non si offende la legge, né si opera contro la Divina Volontà. Non si offende la legge, perché allora si opera contro una legge che per esser dubbia, non obbliga: e per conseguenza in tal caso non può dirsi legge, giacché la libertà dell'Operante, la quale è certa, non può esser ligata se non da una legge parimente certa. Allora dunque non si opera contro la legge, ma solo (come s'è detto) contro l'opinione che vi sia la legge. Né si opera contro la Divina Volontà. E come mai può dirsi che allora noi siam tenuti di uniformarci alla Divina Volontà, quando non sappiamo, se Dio vuole o non vuole che ci asteniamo da quell'azione? Insegna S. Tommaso, che in que' casi dove noi non sappiamo quel che vuole Dio, noi non siamo obbligati a conformarci alla Divina Volontà, per non esserci allora Quella bastantemente nota: Quicunque vult aliquid sub quacunque ratione boni, habet rationem conformem Voluntati Divinæ, quantum ad rationem voliti; sed in particulari (nota) nescimus quid velit Deus, et quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram Divinæ Voluntati. I. 2. qu. 19. art. 10. ad I.
Inoltre, noi stiamo nella questione, dove noi diciamo, che quando è probabile che 'l caso non sia compreso dalla legge, la legge non obbliga. All'incontro i Contrarj dicono, che noi in tal caso siam tenuti a seguir l'opinione che favorisce la legge. Or'io dimando: In qual testo di Scrittura, o Canone della Chiesa sta mai dichiarata questa legge, che in tal caso noi siam tenuti a seguir l'opinione che sta per la legge? Questa legge noi diciamo che non vi sta; né ella apparisce conforme alla ragione, non potendo la legge dubbia partorire un obbligo certo. Almeno diciamo, che questa seconda legge supposta dagli Avversarj, cioè che nel dubbio se la legge comprende alcun caso, siam tenuti a seguir l'opinione che favorisce la legge, al più è una legge dubbia, e come dubbia, secondo lo stesso principio non obbliga.
Che poi la legge debba esser certa e manifesta per obbligare, anche a dispetto de' casi particolari, si ricava chiaramente da molte autorità. S. Leone nel c. Sicut quædam. Dist. 14. scrisse: In his quæ vel dubia fuerint, vel obscura, id noverimus sequendum, quod nec præceptis Evangelicis contrarium, nec decretis Ss. Patrum inveniatur adversum. - Nel can. fin. de Transust. abbiamo: In his verò, ubi jus tum invenitur expressum, procedas æquitate servatâ, semper in humaniorem partem declinando. Lattanzio: Stultissimi est hominis præceptis eorum velle parere, quæ utrùm vera sint vel falsa dubitatur. S. Isidoro: Erit autem lex manifesta. In c. Erit autem. Dist. 4. Quindi dissero i Dottori antichi, che dove la legge è oscura, e non v'è in contrario alcun testo di Scrittura, o determinazione della Chiesa, o ragione evidente, niun'azione dee condannarsi di colpa grave. Così S. Raimondo: Non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam. Lib. 3. de Pœnit. §. 21. Così S. Antonino: Quæstio in qua agitur, utrùm sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ, aut Canonis Ecclesiæ, vel evidens ratio, periculissimè determinatur. Part. 2. tit. I. Cap. II. §. 28. Poiché, come soggiunge, chi determina che sia mortale, ædificat ad gehennam. Lo stesso dice S. Antonino in altro luogo: Si verò (Confessarius) non potest clarè pertinere, utrùm sit mortale, non videtur tunc præcipitanda sententia, ut dicit Guillelmus, ut deneget propter hoc absolutionem, vel illi faciat conscientiam de mortali. Et cùm promptiora sint jura ad solvendum, quàm ligandum (c. Ponderet. Dist. I.); et melius sit Domino reddere rationem de nimia misericordia, quàm de nimia severitate, ut dicit Chrysostomus (c. Alligant. 26. Quæst. 7), potiùs videtur absolvendus. Part. 2 tit. 4. cap. 5. §. In quantum. In altro luogo: Sed qui emit prædicta jura potest non dubitare de hoc, sed opinari licitum esse, ex quo per Ecclesiam non est determinatum contrarium, et multi Sapientes (aliis contradicentibus, come avea detto antecedentemente) licitum asseverent. Ed in altro luogo dice col Glossatore di S. Raimondo: In apicibus juris, ubi dubitant etiam Sapientes, excusabilis est ignorantia. Silvestro (verb. Scrupulus): Dico secundùm Archiepiscopum, quòd tutâ conscientiâ potest quis eligere unam opinionem, et secundùm eam operari, si habet notabiles Doctores, et non sit expressè contra determinationem Scripturæ, vel Ecclesiæ. Giovanni Nyder: Ex quo enim opiniones sint inter Magnos, et Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit. Consolat. An. timor. part. cap. 20. S. Bernardino da Siena: Secundùm Scotum, et Hostiensem, qui sunt diversa jura, et opiniones, tamen non sunt contra Deum, et in mores, ceteris paribus, humanior preferenda est. Tom. I. Fer. 2. post Dom. Quinq. Serm. 3. a. 2. c. I. in fine.Benedetto XIV. nella sua Opera del Sinodo (lib. 7. cap. II.) parlando della questione, se colui che si è comunicato nella mattina per divozione, sopravvenendogli poi il pericolo di morte, sia tenuto, o possa nello stesso giorno tornarsi a comunicare per viatico, similmente scrisse che delle tre opinioni che in ciò vi sono, può il Parroco servirsi di quella che più gli piace: In tantum (sono sue parole) opinionum Doctorum discrepantia integrum erit Parocho eam sententiam amplecti, quæ sibi magis arriserit. Stimò dunque Benedetto potersi liberamente seguire le opinioni, allorché sono egualmente probabili. Inoltre, parlando
Benedetto XIV. nella sua Opera de Synodo lib. 8. c. II. num. 12. della questione, se pecca gravemente il clerico che prende il Suddiaconato in peccato mortale, dice così: Dubii pariter et nos hæremus, Ideo autem rationes attigimus, ut videant Episcopi non posse indubitanter sacrilegii damnari, qui cum conscientia peccati lethalis Ordines Diaconatu inferiores suscipere non reformidat. Sente dunque il Pontefice, ch'essendovi due opinioni egualmente probabili, niuna azione dee condannarsi di peccato mortale. Ciò si ricava anche da quel che disse S. Tommaso, il quale scrisse che quegli non può esser scusato da peccato, quegli che siegue un'opinione contro la Scrittura, o contro qualche Definizione della Chiesa: Qui ergo assentit opinioni alicujus Magistri, contra manifestum Scripturæ testimonium, vel contra id quod publicè tenetur secundùm Ecclesiæ auctoritatem, non potest ab erroris vitio excusari. S. Thom. Quodlib. 3. art. 10.
E lo stesso S. Dottore nel Quodlibeto 9. art. 15. trattando della questione, se sia lecito di ritenere più prebende, dice esser cosa pericolosa il determinare, che un'azione sia peccato mortale, ubi veritas ambigua est, quod in hac quæstione accidit... Inveniuntur in ea Theologi Theologis, et Juristæ Juristis contrariè sentire. In jure namque Divino non invenitur determinata expressè, cum in sacra Scriptura expressa mentio de ea non fiat, quamvis ad eam argumenta ex aliquibus auctoritatibus Scriptura fortè adduci possint, quæ tamen non lucidè veritatem ostendunt. Dunque l'Angelico non ha per vero il principio de' Contrarj, cioè che nel dubbio possiede la legge, e che perciò in dubbio dee seguirsi l'opinione che favorisce la legge; ma più presto ha per vero il principio che in dubbio la legge non obbliga.
Ma, diranno, se la legge dubbia non obbliga, perché S. Tommaso nel medesimo luogo dice, che nel dubbio il determinare che non vi sia peccato mortale, né pure scusa? Quia error (son le parole del S. Dottore) quo non creditur esse mortale, quod est mortale, conscientiam non excusat a toto, licèt fortè a tanto. Ma ciò lo spiega S. Antonino, come debba intendersi: s'intende quando l'errore si commette per ignoranza crassa, e non già per opinione probabile: Notandum est quod dicit Sanctus Thomas… Si autem determinatur quòd non sit mortale, et est, error suus non excusabit eum a mortali. Sed hoc secundum videtur sanè intelligendum, quando erraret ex crassa ignorantia; secus si ex probabili, puta quia consuluit Peritos; videtur enim tunc in eo esse ignorantia quasi invincibilis, quæ excusat a toto. Et si diceretur hìc esse usuram, et usura est contra Decalogum; respondetur: Sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cùm Sapientes contraria sibi invicem sentiant. Part. 2. tit. I. cap. II.
Ciò dicendo gli Antichi, di non doversi condannare alcun'azione, se non apparisce chiaramente proibita dalla Scrittura, o dalla Chiesa, o da ragione evidente, si scorge che aveano per certo il principio, che la legge non obbliga, se non è certa; poiché, come dice il P. Suarez, ciò sarebbe un peso intolerabile il dover ubbidire, non solo alle leggi certe, ma anche alle dubbie; con tante angustie poi di coscienza nel discifrare tanti dubbj, e di qual peso essi sieno, se grave o leggiero: Esset intolerabile onus, præsertim in legibus positivis, quæ non solent, vel certè non possunt obligare cum tanto rigore. Tom. 5. in 3. p. D. 40. Sect. 5. n. 15. E Pietro d'Aragona: Certè videtur valde durum, et a pietate Christiana alienum mittere aliquem in Infernum, aut dicere quòd peccet mortaliter, sine evidenti et certa ratione. In 2. 2. q. 83. a. 12. dub. 4. concl. 3. E lo stesso disse Gabriele Biel, che fiorì nell'anno 1480. Prima opinio videtur probabilior, quia nihil debet damnari tanquam mortale peccatum, de quo non habetur evidens ratio, vel manifesta auctoritas Scripturæ. In 4. D. 16. Q. 4. Concl. 5. Ma replica il P. Patuzzi, e dice che quando vi è opinione probabile dall'una e dall'altra parte, il servirsi della benigna, è illecito, se non in vigore (son sue parole) della legge ch'è incerta, almeno in vigore del principio certissimo presso gli stessi Probabilisti, che per operare lecitamente è necessario il giudizio certo dell'onestà dell'azione. Ma quì la risposta anch'è chiara; Sempreché a noi non è proibito di seguir l'opinione benigna in vigor della legge ch'è incerta, allora non v'è ligame da cui resti ligata la libertà; e pertanto, non essendovi allora legge che obblighi, e proibisca l'azione, resta certa la libertà, ed ecco allora ch'è certa ancora l'onestà dell'azione. Ma no, ripiglia il P. Patuzzi, perché vi è la legge certa, che proibisce allora di servirci dell'opinione benigna; e qual'è questa legge certa? è quella: In dubiis tutior pars eligenda est. Ma rispondiamo, che gli stessi Autori Antichi, da' Contrarj addotti per loro Fautori, come sono S. Antonino, S. Bonaventura, Gersone, Giovanni Nyder, Pelbarto, Silvestro, Tabiena (de' quali altrove abbiamo citato i luoghi, e riferite le parole, oltre gli Autori Probabilisti comunemente) dicono che la suddetta Regola rapportata in più Canoni s'intende di consiglio, non di precetto; o pure s'intende ne' veri dubbj, non già nelle opinioni probabili: o pure s'intende ne' dubbj pratici, non già ne' specolativi. Almeno replichiamo, come dicemmo di sovra, che questa Regola sia legge generale per tutt'i casi, ed anche per tutte le opinioni probabili, la quale obblighi tutti a seguir l'opinione, non solo più probabile, ma anche la più sicura, almeno è una legge dubbia (e legge universale dubbia), ed essendo dubbia, non obbliga.
Oltreché dee in ciò avvertirsi, quel che saggiamente avvertì il Cardinal Pallavicino: Per se spectatum effatum illud, In dubio tutior pars est eligenda,verissimum est, si rectè intelligatur; nam vel agimus de electione practica, et hæc semper debet esse tutissima, quia debet esse evidenter licita; vel de electione sententiæ speculativæ, et circa eam quærenda quidem est major securitas sententiæ, non major securitas actionis... Si induceretur opinio, quod semper teneremur facere actionem, quæ securior est etiam a transgressione materiali, hæc opinio non esset tutior, sed maximè exposita periculo frequentis trangressionis formalis; quarè tutior est opposita. In I. 2. Disput. 9. c. 4. art. II. n. 12. E lo stesso disse prima Silvestro: Licèt sit tutius statim confiteri qua differre…non tamen est tutius tenere quòd sic obligemur. E lo stesso scrisse, specialmente a proposito della nostra questione, il P. Bancel Domenicano: Multa sunt quæ tutius est facere, sed simul etiam tutius est non se credere obligatum ad ea facienda... nisi moraliter ipsi constet de tali obligatione. Quindi conclude: Similiter in proposito, quamvis sit tutius facere quod docet opinio probabilior, et tutior, non est tamen tutius credere se obligatum ad hoc; sed tutius est, quod est de præcepto solummodo sequi opinionem verè probabilem; de consilio verò sequi probabiliorem; quia, cùm non debeamus formare conscientiam de obligatione ad aliquid sub pœna peccati, nisi moraliter constet de obligatione, non debemus onus illud imponere, dum moraliter nobis constat superesse nobis libertatem amplectendi quamcunque voluerimus ex hujusmodi opinionibus. Tom. 5. Brev. Univ. Theol. II p. Tract. VI. q. 5. art. 5.