Del soggetto e dell'oggetto dell'infallibilità.


La Civiltà Cattolica, anno XXI, vol X della serie VII, 
Roma 1870 (pag. 724-734).



RIVISTA BIBLIOGRAFICA

I. Del soggetto e dell'oggetto dell'infallibilità.

1. Opuscolo del P. Ludovico da Castelplanio –– 2. del P. Knox.
1. De controversia infallibilitatis, per Fr. Ludovicum a Castroplanioex Ordine minorum de Observantia, Episcopi Tarracinae, Setiae ac Priverni theologum. Neapoli, ex typ. Accattoncelli, 1870, In 8.° di pag, 68.
Nell'annunziare, a pag. 607 del volume precedente, un altro opuscolo del P. Ludovico da Castelplanio, Il Concilio ecumenico vaticano e i cattolici liberali, dicemmo con semplici e sincere parole: «Noi non conosciamo altro libro che in sì poche pagine abbia detto tanto e sì bene intorno al liberalismo cattolico». Il simigliante si dice ora da molti di questo opuscolo, De controversia infallibilitatis; specialmente per l'ordine delle idee nel fissare lo stato della quistione intorno al soggetto della infallibilità, procedendo, quasi per via regia, a notioribus ad minus nota. La via regia, dice il chiaro Autore, che conduce a definire la controversia della personale infallibilità del romano Pontefice, sono i principii dogmatici della infallibilità della Chiesa. Il dogma della infallibilità della Chiesa docente, cioè del Capo e del corpo dei Pastori, è come la chiave per aprire il Santuario del Pontefice. Però egli comincia dallo stabilire questi principii dogmatici.

È dogma di fede che nella Chiesa vi è una potestà di magistero, pieno, universale, infallibile. L'infallibilità del magistero è una proprietà attiva della Chiesa, la quale costituita maestra da Gesù Cristo colla sua stessa missione ed autorità, insegna col suo attivo magistero infallibilmente; e da questa infallibilità attiva procede l'infallibilità passiva, che conviene a qualsiasi fedele, il quale fermamente si attiene alla Chiesa. Quindi la distinzione tra la Chiesa docente e discente. Or quanto alle parti o agli elementi di questa attiva infallibilità, benchè essa sia in sè una prerogativa semplicissima e indivisibile, che essenzialmente consiste nel divino diritto del magistero, contiene però, come elementi integrali, la testimonianza autorevole della verità e il giudizio nel dirimere le controversie e condannare gli errori; che però la Chiesa suol dirsi: testis, iudex et magistra.
Qui il ch. Autore distingue l'infallibilità dall'impeccabilità; l'assistenza dello Spirito Santo dall'ispirazione; ed assegna la causa efficiente dell'infallibilità, che non è altra che la promessa assistenza dello Spirito Santo, Spirito di verità; la causa finale prossima ed immediata, che è la cognizione della verità per ottener l'eterna salute, e quindi la causa finale ultima, che è la gloria di Dio e del suo Cristo: definisce inoltre secondo la volontà dello stesso Cristo la materia o l'oggetto dell'infallibilità: ma venendo specialmente al soggetto, senza parlare fin dal principio della infallibilità personale, dichiara che il soggetto collettivo della infallibilità non è altro che la Chiesa docente, cioè il romano Pontefice e con lui i Vescovi, sia dispersi nelle lor sedi, sia uniti in Concilio. Molti sono i dottori, ma il soggetto dell'infallibile magistero è uno ed indivisibile; e l'infallibilità non dipende dal numero dei dottori e dei suffragi, ma sì dall'assistenza della Spirito Santo, e così ella riman sempre la stessa o si cresca o si diminuisca il numero dei Vescovi: che anzi sarebbe eresia, egli dice, far dipendere dal numero quella infallibilità che dipende dall'assistenza dello Spirito Santo. Il soggetto adunque della infallibilità è la Chiesa docente, secondo la divina costituzione gerarchica, che è composta di Vescovi e del sommo Pontefice, che insieme formano un corpo mistico, di cui è capo indiviso il romano Pontefice: questo è quel soggetto moralmente uno ed indivisibile, a cui si addice l'infallibilità una ed indivisibile, la quale però si conviene inseparabilmente e indivisibilmente al Capo e al corpo dei Pastori per modum unius.
Pertanto siccome è proprio delle membra di concorrere attivamente a formare il corpo, ma pur questo si denomina primariamente dal capo; così i Vescovi partecipano attivamente dell'infallibilità; ma primariamente il romano Pontefice, senza di cui come non può concepirsi il corpo de' Pastori, così neppur può concepirsi l'infallibilità. Sicché posto il caso di separazione di Vescovi anche in maggior numero dal Capo, l'infallibilità resterebbe al minor numero col Capo, e non al maggiore senza del Capo; giacchè l'assistenza dello Spirito Santo è promessa al corpo col Capo. Di qui l'Autore decide facilmente la controversia in caso che in un Concilio ecumenico sorgesse dissidio e division di suffragii, se debba starsi al numero anche maggiore senza il Pontefice, o al minore col Pontefice [1]: e ricapitolando i principii dogmatici che sono la via regia per isciogliere la proposta quistione dell'infallibilità del Papa, conchiude questa prima parte del suo lavoro con dire, che il soggetto dell'infallibilità, in quanto è dote e proprietà della Chiesa docente, è il Pontefice e i Vescovi che uniti con lui fanno un sol corpo morale.
Così aperta e spianata la via, passa alla quistione della personale infallibilità del Pontefice ed entra a dimostrare che il Capo della Chiesa, come tale, è pure personalmente infallibile, ossia il soggetto dell'infallibilità, senza perciò duplicare l'infallibilità, e senza spogliarne i Vescovi, anzi senza neppur propriamente duplicarne il soggetto: giacchè non si tratta di un soggetto nuovo, ma solo di una modalitàdello stesso soggetto, come i Vescovi uniti al Capo partecipano all'infallibilità in due modi, e dispersi nelle lor sedi e uniti in concilio.
Però a ben chiarire lo stato della questione l'Autore ferma alcuni punti intorno al soggettodell'infallibilità, prima in riguardo dei Vescovi, e poi in riguardo del sommo Pontefice. I Vescovi 1.° non concorrono attivamente all'infallibile magistero, come membra separate dal capo 2.° Vi concorrono bensì come membra unite al capo, ma pur distinte e tra sè e dal capo. Tutti i Vescovi, benché col capo, pure per divino diritto insegnano e definiscono singolarmente. Così tutti e singoli, con unione morale, e con personale distinzione concorrono attivamente al magistero infallibile, benchè il giudizio dei Vescovi non sia irreformabile, se non appresso il giudizio del Pontefice. 3.° Benchè i singoli Vescovi possano separarsi dal Pontefice in un giudizio dogmatico, perchè l'infallibilità non è propria dei singoli; pure tutti i vescovi, ossia il corpo episcopale non può mai separarsi dal Capo, perchè l'infallibilità viene dall'assistenza divina, la quale è promessa al corpo dei Pastori, che è formato dal Capo e dalle membra, ossia dal romano Pontefice e dai Vescovi. La quistione adunque della possibilità d'una separaziòné totale, se può concepirsi in astratto, in concreto è assurda.
Posto tutto ciò intorno alla infallibilità della Chiesa docente, si sciolgono facilmente i dubbii intorno al soggetto dall'infallibilità in riguardo del romano Pontefice. E primieramente si vede in che non è posta la quistione della infallibilità personale. 1.° Non si cerca se il Pontefice concorra non solo attivamente, ma anche principalmente, all'infallibile magistero, essendo ciò troppo chiaro, appunto perchè egli è Capo: 2.° neppur si cerca se un tal concorso all'infallibilità debba attribuirsi al Pontefice, come a capo, unito bensì al corpo dei Pastori, ma pur personalmente distinto; essendo troppo chiara la distinzione tra il capo e le membra nella unità del corpo morale; 3.° neppur si cerca se sia possibile la separazione del capo da tutte le membra dei corpo episcopale; essendo parimente troppo chiara l'assurdità di tale separazione in concreto, poste le divine promesse. Il romano Pontefice resterà sempre congiunto coi Vescovi (più o meno, non monta; giacchè il corpo della Chiesa docente non dipende dal numero, ma dal capo e dalle membra); e come non si dà corpo senza capo, così neppurc si dà capo senza corpo. Adunque i difensori dell'infallibilitàpersonale del Papa, non fingono una separazione del Papa dalla Chiesa, come i gallicani fingono una separazione della Chiesa dal Papa anche in concreto, quando concepiscono una Chiesa docente senza il Papa, anzi contraria al Papa e a lui superiore. Pertanto quei che difendono l'infallibilità personale del Papa non trattano del Papa separato, e molto meno avverso ai Vescovi; ma solo del Papa, qual capo distinto dalle membra, il quale sopra i fondamenti delle scritture e della tradizione definisce in rebus fidei et morum conn giudizio personale, qual Capo e Dottore della Chiesa universale, senza previo consenso o concomitante giudizio dei Vescovi, sicchè i suoi decreti dogmatici siano al tutto irreformabili per ciò stesso che son fatti dal Capo supremo e Dottore universale della Chiesa Cattolica. Posta così la quistione, neppur si deve ella ingombrare d'altre quistioni astrattee ed estranee; se il regime della Chiesa sia assolutamente monarchico o temperato, se la Sede debba distinguersi dal sedente, ed altrettali; checchè fosse di ciò, la quistione si è, se difatto il divin Redentore come ha dato la prerogativa della infallibilità alla Chiesa, l'abbia pur data personalmente al maestro universale, qual è certamente il romano Pontefice. E poichè la causa efficiente dell'infallibilità è l'assistenza dello Spirito Santo, che è nella Chiesa e le insegna perennemente ogni verità, dee definirsi se questa assistenza come fu promessa al magistero della Chiesa, cioè al capo e al corpo dei Pastori, così sia stata promessa al Vicario di Cristo personalmente, non già come a persona privata, ma come a capo della Chiesa, onde è sempre la stessa infallibilità della Chiesa. Huc igitur controversia dogmatica de infallibilitate personali Pontificis tandem reducitur, ut definiatur; num extet promissio assistentiae Spiritus Sancti personaliter Petro facta et in Petro eius successoribus romanis Pontificibus ad arcendos errores, ut pontificali magisterio catholica Ecclesia res fidei et morum infallibiliter doceretur (pag. 32). Or questa promessa personale si contiene chiarissimamente nelle testimonianze dell'Evangelio e dei Padri. Quindi la soluzione della quistione, che dal ch. Autore compendiasi in questa forma: La cagione efficiente dell'infallibilità in rebus fidei et morum è l'assistenza dello Spirito Santo; ma questa assistenza secondo le scritture e la tradizione dei Padri, è promessa a Pietro personaliter, come a Pietro e agli Apostoli, per modum unius; dunque l'infallibilità in rebus fidei et morum conviene a Pietro eper modum unius cogli Apostoli, e personalmente. Ciò che si dice di Pietro, si dica dei romano Pontefice, successore di Pietro; e si avrà l'infallibilità del romano Pontefice tanto collettiva coi Vescovi per modum unius, quanto ancor personale. Nella sacra Scrittura e nella tradizione si trova rivelato questo doppio modo, o duplice modalità (duplex modalitas) della stessa assistenza dello Spirito Santo; la prima riguarda Pietro e i suoi successori personalmente, l'altra la successione apostolica, ossia il corpo episcopale per modum unius.Modalitas duplex cernitur in una infallibilitatis dote; quia duplex modalitas in una assistentia Spiritus Sancti reperitur: modalitas personalis pro Petro, et modalitas collectiva pro Petro et Apostolis (pag. 43).
E qui appunto consiste il pregio speciale di questo scritto del P. Ludovico da Castelplanio; nel mettere in luce questa doppia modalità, personale e collettiva, della stessa infallibilità per l'assistenza dello Spirito Santo, e nell'illustrare la controversa infallibilità personale del Capo della Chiesa colle dottrine non controverse della infallibilità collettiva della Chiesa docente. Come questa si prova evidentemente dalle parole dette da Cristo agli Apostoli, così quella si prova dalle parole dette da Cristo personalmente a Pietro, ne' famosi testi di S. Matteo, di S. Luca e di S. Giovanni. Egli mette in luce speciale che come le parole evangeliche per confessione di tutti provano la pienezza della potestà in regendo data personalmente a Pietro, così pure provano essenzialmente ed inseparabilmente la stessa pienezza di potestà in docendo; sicchè il primato personale e l'infallibilità personale vanno necessariamente insieme; dacchè il primato personale del romano Pontefice comprende come due parti, regimen et magisterium, ed egli è ugualmente Capo sì nel reggere come nell'insegnare. A lui pertanto è promessa personalmente l'assistenza dello Spirito Santo, e per lui collettivamente alla Chiesa docente: Cuncta personaliter procedunt a Patre in Christum, personaliter a Christo in Petrum, personaliter a Petro in Ecclesiam. (pag. 39); il che ripete più fortemente appresso (pag. 52): additando con ciò, che sebbene l'infallibilità nella Chiesa docente sia prior et notior quoad nos, nell'ordine della cognizione, pure dee prima concepirsi l'infallibilità nel Papa, nell'ordine oggettivo e reale.
Laonde confrontando queste due modalità, personale e collettiva, dell'infallibilità per l'assistenza dello Spirito Santo, l'infallibilità del Pontefice non si deriva dal consenso tacito o espresso, previo o susseguente dell'Episcopato; piuttosto il Papa comunica l'irreformabilità al giudizio dei Vescovi e non viceversa: e la ragione si è perchè l'influsso della infallibilità non ascende dal basso in alto, ma discende piuttosto dall'alto in basso; e benchè lo Spirito Santo assista anche ai Vescovi (non solo per credere, ma anche per insegnare), pure il segno certo che i Vescovi siano collo Spirito Santo, è il Pontefice. Quando poi i Vescovi siano discordi in un giudizio dommatico, il Pontefice decide personalmente tra i contendenti, e definisce con irreformabile giudizio in quanam parte veritas sit (pag. 52).
Dimostrata così questa doppia modalità dell'infallibilità e dell'assistenza dello Spirito Santo, il chiaro Autore tratta brevemente della definibilità dogmatica della personale infallibilità del Papa; e qui pure a sciogliere tutte le quistioni intorno all'infallibilità personale del Papa, prende luce dalle dottrine non controverse dell'infallibilità della Chiesa; ripetendo qui pure che clavis quae aperit sanctuarium Pontificis est infallibilitas Ecclesiae docentis (pag. 56).
Il dotto Francescano illustra tutto il suo scritto con alcuni bei testi del dottore serafico S. Bonaventura; e dà anche un piccol saggio di tutta la scuola francescana in favore dell'infallibilità pontificia; finalmente conchiude con ossequiose parole a monsig. Vescovo di Terracina; e al Rmo Ministro generale dell'Ordine dei Minori, per cui consiglio il religioso teologo scrisse questa teologica disquisizione.
2. When does the Church speak infallibly? or the nature and scope of the Church's teaching office byThomas Francis Knox, of the London Oratory: Second edition, enlarged. London, Burns. In 16.° gr. di pag. 124.
Del Magistero infallibile della Chiesa –– Opuscolo di Tommaso Francesco Knox, dell'Oratorio, tradotto dall'Inglese. Torino, P. Marietti, 1870 In 16.° di pag. 97:
Annunziamo con gran piacere la seconda edizione inglese, accresciuta e migliorata, dell'aureo opuscolo del P. Knox, e vorremmo annunziare anche presto la seconda edizione della versione italiana, esaurita che sia la prima, da noi lodata a pag. 349 del volume precedente. Come ivi dicemmo, benchè l'opuscolo abbracci tutte le quistioni intorno all'infallibilità, pure più specialmente tratta la quistione dell'oggetto, che è evidentemente il medesimo e pel Papa e per la Chiesa docente.
Stabilito una volta il soggetto dell'infallibile magistero, egli ha posto in bella luce il principio, che l'oggetto della infallibilità della Chiesa non può sapersi autenticamente da altri che dalla stessa Chiesa, cioè dallo stesso soggetto dell'infallibilità. Siccome la Chiesa, provata la sua divina missione coi motivi di credibilità, propone praticamente a credere, come rivelata, tra l'altre sue prerogative la sua infallibilità, così a lei si appartiene d'insegnare qual sia l'oggetto, quali i limiti, quale l'estensione di tale infallibilità; ossia fin dove si estenda la promessa assistenza dello Spirito di verità, tanto più che ciò dee pur contenersi nel deposito della rivelazione a lei affidato.
E qui appunto consiste il merito speciale di questa operetta del P. Knox. Egli a sapere quando e come e con quali condizioni la Chiesa insegni infallibilmente, interroga specialmente la pratica della Chiesa, e da questo magistero vivente, più che dalle varie opinioni dei teologi, egli deduce le risposte alle diverse quistioni intorno all'oggetto dell'infallibilità.
Qual è la materia, egli chiede (ci serviremo delle parole della bella versione italiana, pag. 27), qual è precisamente l'estensione della infallibilità della Chiesa nell'insegnamento? Per dar giusta risposta è necessario consultare la Chiesa, che è ambasciatrice di Dio e sola conosce l'estensione della sua potestà. Ammesse le sue credenziali, e riconosciuta la Chiesa come un inviato da Dio, ragion vuole che crediamo alla parola di lei , quando ci significa l'oggetto e lo scopo della sua missione. Ciò che, come maestra, dichiara esser compreso nel campo della sua infallibilità, vi è certamente compreso; provato dunque che la Chiesa asserisce la sua infallibilità intorno a qualche punto, è provato che in quello è certamente infallibile. La Chiesa non desume la sua potestà da un documento scritto; essa nacque istituzione vivente e vigorosa; quindi non ebbe bisogno di cominciare col definire accuratamente l'estensione della sua autorità, ma dichiarò la potestà che possedeva coll'esercitarla. Così, secondo i disegni della Provvidenza, il corso degli avvenimenti ha giovato a mostrare con precisione sempre maggiore l'estensione intera dell'infallibile autorità della Chiesa, come maestra, e per indicarne il campo con esattezza maggiore.
Quindi, secondo il senso pratico della Chiesa, egli addita generalmente l'oggetto della infallibilità compreso in quella formola generale, in rebus fidei et morum. Per le parole stesse dette da Cristo agli Apostoli, tutte le verità (Io. XVI, 13); tutto quello che ho detto a voi (Io. XIV, 26 ); tutto quello che v'ho comandato (Matth. XXVIII, 18); cioè tutta l'economia della salute eterna, tutto quello che gli uomini debbono credere e fare per giungere alla beata eternità, cade sotto l'autorità della Chiesa insegnante, e però sotto la sua infallibilità. Di qui è nato il detto comune, che la Chiesa è infallibile in tutto ciò che insegna in rebus fidei et morum, intorno la fede e la morale; perché la fede si riferisce a ciò che dobbiam credere, e la morale a ciò che dobbiamo operare. E il detto è vero, se si spieghi che per oggetto della fede e della morale non s'intendono solamente le verità rivelate direttamente dal Redentore agli Apostoli in modo implicito od esplicito; ma inoltre tutti gli altri rami di verità, speculativa o pratica, che s'intrecciano in qualche modo colle verità rivelate; ma riuscirebbe falso e pericoloso se si prendesse in guisa che le parole fede e moralerestringessero l'infallibilità della Chiesa alle sole verità rivelate, come vollero fare i Giansenisti (pag. 30). Quindi apparisce manifesto che il campo dell'insegnamento infallibile della Chiesa è vastissimo e comprende molte e diverse materie; perchè sono ben pochi i rami del vero che non abbiano qualche legame col dogma rivelato. Lo che diviene ancor più palpabile per l'esame particolareggiato delle materie, che spettano all'insegnamento della Chiesa (pag. 32).
Qui il ch. Autore (da pag. 33 a pag. 56) esamina particolarmente capo per capo la materia dell'insegnamento infallibile della Chiesa, considerando specialmente il fatto e la pratica della Chiesa, sempre fermo nel principio, che se la Chiesa si attribuisce l'infallibilità nell'oggetto del magistero, ella certamente non la usurpa, ma la possiede. L'oggetto primario e immediato della infallibilità, è certamente la verità rivelata; ma per la relazione con questo la Chiesa porta infallibile giudizio sopra altre verità, come oggetto secondario e mediato. Il ch. Autore le classifica in questo modo: 1° verità contenute esplicitamente o implicitamente nella rivelazione, 2° principii generali di moralità anche sol naturale, 3° fatti dogmatici e morali, come sono il senso di un libro in riguardo alla fede, la canonizzazione dei Santi, le costituzioni intorno alla disciplina ecclesiastica e al culto universale, l'approvazione di Ordini religiosi, la condanna di certe società, l'approvazione o condanna di certi sistemi d'educazione, ecc., 4° verità e principii di sana politica, 5° conclusioni teologiche, 6° conclusioni filosofiche e di scienze naturali, per la relazione che hanno col dogma o colla morale; e dopo di aver discorso di tutti questi capi partitamente compendia il tutto in questa formola generale. Materia dell'insegnamento infallibile della Chiesa è primieramente ogni verità rivelata, contenuta nel deposito della fede esplicitamente o implicitamente; e secondariamente e per modo indiretto sono tutte le verità naturali, sia di fatto sia speculative, connesse in tal guisa colla verità rivelata , che l'errore in quelle tenda a corrompere la purezza della fede nella mente dei cristiani e a mettere in pericolo la loro eterna salute (pag. 56). In tutto questo esame particolareggiato dell'oggetto dell'infallibilità l'autore ragiona sì teologicamente, ma sopra tutto mira il fatto e la pratica della Chiesa, ch'egli ha sempre dinanzi come maestra, non a guisa d'astrazione incerta, ma come persona vivente.
Nel discorrere dei varii capi fa osservare le relazioni più o meno evidenti, che molte parti dell'insegnamento della Chiesa hanno col deposito della fede, sul quale è fondato il diritto della Chiesa di ammaestrarcene infallibilmente; e sopra tutto fa rilevare che il deposito della fede è sempre la norma e la regola che la Chiesa tiene per giudicare della verità o falsità di dottrine non rivelate, o filosofiche o politiche, che però ella non riguarda altrimenti che sotto l'aspetto dommatico e morale. Essa per darne il giudizio (ei dice) non comincia dal rifare il processo tenuto dai filosofi onde scoprire dove sia l'errore, ma paragona quei risultati colla verità rivelata, e secondo questa li giudica. Un uomo che ha la vista sana dando un'occhiata alla forma e alla posizione degli oggetti, corregge in un momento le conclusioni erronee, a cui un cieco è venuto lentamente, toccando ed ascoltando; perchè non è necessario a tal uopo per chi vede, adoperare il tatto e l'udito, ma gli basta il senso che manca al cieco. Così la Chiesa che ha occhi aperti alla luce della fede, può, soccorsa da questa luce superna, dichiarare infallibilmente ciò che un sistema filosofico, una proposizione, un libro, contengono di vizioso; e spesso secondo che richiedeva il bisogno dei suoi figli ha esercitato nel corso de' secoli questa potestà (pag. 52).
Egli torna ad inculcare lo stesso principio parlando della natura delle condanne dottrinali. La regola, ei dice, con cui la Chiesa paragona e secondo cui condanna le dottrine erronee, non può essere se non il deposito della fede, che comprende anche i principii della legge e dei costumi. Il deposito della fede è infatti unica norma ai giudizii della Chiesa; nessuna dottrina è considerata da lei, come soggetta alla sua propria giurisdizione, se non in quanto ha rapporti colle verità rivelate, cioè secondoche è commensurabile con queste. Però le condanne dottrinali della Chiesa equivalgono a sentenze, che dichiarano formalmente come queste o quelle proposizioni riprovate, sono in uno o in altro modo discrepanti dalla fede cattolica. I diversi gradi e modi di discrepanza sono indicati dalle varie censure teologiche, chiamandosi censura teologica la sentenza proferita intorno ad una proposizione, per indicarne la divergenza dalla rivelazione (pag. 71, 72).
Qui viene in acconcio di cercare se l'oggetto dell'infallibilità in dar tali censure, debba restringersi alla censura d'eresia o estendersi alle censure minori: e la risposta deducesi dall'Autore dallo stesso principio del magistero pratico della Chiesa. La Chiesa insegnante ha sempre affermato di potere non soltanto dichiarare infallibilmente che qualche dottrina determinata è opposta al deposito della rivelazione, ma anche di poter definire, se le piace, il grado preciso e la specie di una siffatta opposizione. In altre parole, essa si attribuisce la potestà di assegnare a ogni proposizione condannata qual censura a buon diritto le convenga; il modo però, con cui ha esercitato questa potestà, è diverso secondo i diversi tempi (pag. 123).
Gli stessi argomenti, dice il ch. Autore, che ci convincono dell'obbligo di uniformarci coll'animo nel ritenere per direttamente opposto alla fede ciò che la Chiesa dichiara tale, mostrano del pari che dobbiamo sottometterci nella stessa guisa al suo giudizio, quando proferisce che una dottrina, deviando solamente per modo indiretto dalla fede, merita una censura minore a quella d'eresia. La distinzione dell'un caso dall'altro manca d'ogni ragionevole fondamento; bisognerebbe, negare gare alla Chiesa insegnante intorno alle deviazioni minori dalla fede l'infallibilità che le si concede intorno alle deviazioni di più funesta specie. La Chiesa stessa ripudia praticamente quella distinzione, esigendo da noi sotto pena di peccato la sommissione nell'un caso e nell'altro. E poichè essa ha diritto di esigere ciò che esige, dalla pratica di lei si inferisce che la Chiesa non può errare, neanche in queste condanne minori (pag. 78, 79).
Così pure per lo stesso principio della diversa pratica della Chiesa non si vuol restringere l'oggetto dell'infallibilità a certe formalità e condizioni, per esempio di anatema, poste da alcuni teologi, per le definizioni sia del Pontefice sia della Chiesa docente. La forma delle definizioni e le formalità che le accompagnano sono circostanze meramente accidentali, che ammettono modificazioni notevoli. Ciò che rende infallibili quegli oracoli, e insieme la nota che ce ne indica l'infallibilità, è l'intenzione manifestata dal Pontefice d'istruire con quelli tutta la società dei fedeli per l'autorità che gli spetta come a loro Pastore costituito da Dio (pag. 65).
Parimente dipende dalla Chiesa l'obbligazione che s'impone ai fedeli: talora sarà meramente una obbligazione disciplinare di silenzio, senza definir la questione; ma se la Chiesa o il Papa porta definitiva Sentenza dottrinale, già non basta un silenzio ossequioso, o un assenso, come dicono, provvisorio; ma sotto pena di grave colpa si richiede l'assenso interno, il quale sarà assenso di fede divina immediatamente, se la cosa si propone a credere come rivelata, e sarà assenso di ubbidienza d'intelletto al divino magistero della Chiesa e però di fede divina solo mediatamente, se la cosa si propone a credere come vera pel nesso che ha colla rivelazione, di cui la Chiesa è custode infallibile.
Così da questo principio fondamentale del magistero pratico della Chiesa, il P. Knox con grande semplicità e sodezza scioglie tutte le quistioni intorno all'oggetto dell'infallibilità e agli obblighi dei fedeli verso la Chiesa insegnante. Non siamo noi che abbiamo scelto la Chiesa per maestra e le abbiamo conferita l'autorità d'insegnare; però non possiamo restringerla con limiti a nostro arbitrio, nè liberarci dall'obbligo di obbedire: non avendo Gesù Cristo posto termini all'obbedienza dovuta alla Chiesa, debito nostro è fare ciò che la Chiesa ci comanda di fare e credere ciò che ci ingiunge di credere; senza domandarne il perchè: la voce della Chiesa è voce di Dio (pag. 75).
Il P. Knox ha voluto esporre in modo semplice, positivo, e non polemico, tutta la dottrina intorno all'infallibilità, e vi è riuscito a meraviglia. Più che a raziocinii e a controversie e ad opinioni di teologi, egli si è tenuto agli atti della Chiesa docente e del Papa, sino a' dì nostri: cioè egli ha raccolto ciò che la Chiesa docente e il Papa, ossia il soggetto dell'infallibilità, insegna intorno all'oggetto e alle quistioni connesse. Quindi non si è ristretto, come fanno talora alcuni teologi, massime per convenienze polemiche, dentro stretti ed arbitrarii confini, or limitando l'oggetto dell'infallibilità, ora le condizioni, ora le obbligazioni, or lasciando le quistioni indecise; ma ha esposta tutta intera la verità secondo il magistero pratico della Chiesa. Egli dimostra infine l'importanza pratica di tener tutta la dottrina della Chiesa intorno all'infallibile suo magistero, e di quanto danno intellettuale e morale sia il restringere l'autorità della Chiesa nell'oggetto dell'infallibilità alle cose strettamente di fede, e di riguardare la filosofia, la politica, l'educazione, siccome cose affatto profane, estranee del tutto al magistero infallibile della Chiesa. Per verità la quistione dell'ampiezza dell'oggetto dell'infallibilità sotto alcuni rispetti è di maggiore importanza pratica che non la quistione, ora tanto agitatata, intorno al soggetto; benchè amendue siano d'importanza, vitale. Quindi il libretto si stende più intorno all'oggetto primario e massime secondario dell'infallibilità, che non intorno al soggetto, cioè l'Episcopato ed il Papa; benchè in questa seconda edizione il punto della infallibilità pontificia sia trattato di nuovo con maggiore ampiezza, secondo che volevano le circostanze presenti. Ma di ciò parleremo, se verrà in luce un'altra versione italiana: intanto abbiam già troppo parlato dell'oggetto, or compendiando, or dando estratti della prima versione, non sapendo come esprimere quelle dottrine con più compendiose o con più acconce parole.

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NOTE:

[1] Di qui si vede tanto esser lungi dal vero la pretensione di coloro, i quali vogliono che per le decisioni di controversie almeno di fede si richieda nel Concilio l'unanimità morale dei suffragi, che anzi da questo evidente discorso dell'Autore (pag. 18, 20, 52) risulta neppur richiedersi la maggioranza, ma bastare anche la minoranza col Papa.

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